Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Ai benefìci della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiani per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.
      2. Ai benefìci di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.